TITOLO V
SICUREZZA STRADALE
ARTICOLO 14
Riferimenti Normativi PASSIVI
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 14 del 2001 Articolo 6
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(Azioni in materia di sicurezza stradale) 1. La Regione, in armonia con il Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all’art. 32 della legge 17 maggio 1999, n.144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali) e secondo le indicazioni dell'Osservatorio di cui all'articolo 16, promuove ed assume iniziative per il miglioramento della sicurezza stradale sulla rete viaria di interesse regionale. 2. L’obiettivo di cui al comma 1 viene perseguito attraverso: a) interventi a carattere strutturale, tra i quali gli interventi atti a contenere la velocità dei veicoli e l’adeguamento della rete stradale ai parametri dettati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, volti a migliorare la sicurezza stradale, con particolare riferimento alla rimozione delle cause di incidenti stradali; b) il conseguimento degli standard minimi di manutenzione di cui all’art.4; c) l’installazione e gestione di strumenti informativi, di monitoraggio e di controllo, atti a migliorare le condizioni generali e specifiche della circolazione; d) iniziative di regolamentazione della circolazione, anche riferite a specifiche situazioni periodiche, meteoclimatiche o di altra origine, fatto salvo quanto disposto dall’art. 98, comma 1, lettera c) e lettera i) del d.lgs. 112/1998; e) l'analisi dello stato delle infrastrutture, dei livelli di fruizione delle stesse, della quantità e della casistica degli incidenti stradali, nonché delle proposte e delle esperienze in materia, anche a carattere sperimentale, utili alla individuazione delle cause di incidenti stradali; f) l’attuazione diretta, ovvero la partecipazione agli interventi promossi in attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, ivi comprese le attività attuate sul piano educativo da parte degli enti preposti. 3. Gli interventi di cui al comma 2, lettera a) e lettera b), riguardano: a) la sede stradale, intesa come superficie compresa entro i confini stradali, comprendente la carreggiata e le fasce di pertinenza; b) i manufatti; c) le pertinenze sia di servizio, sia di esercizio con particolare riferimento agli impianti di drenaggio idrico e di illuminazione; d) le barriere di sicurezza; e) l’arredo, la segnaletica, i sistemi semaforici e gli altri apparati affini. 4. La Giunta regionale predispone ed approva il programma degli interventi di cui al presente titolo, nel quale sono altresì definiti i criteri, l’ammontare e le procedure di assegnazione dei relativi finanziamenti.
Riferimenti Normativi ATTIVI
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 144 del 1999 Articolo 32
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 112 del 1998 Articolo 98
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