LEGGE REGIONALE N

LEGGE REGIONALE N. 9 DEL 4-05-2001
REGIONE LOMBARDIA

PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DELLA RETE VIARIA DI INTERESSE REGIONALE

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA
N. 19
del 8 maggio 2001
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20  

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge regionale

TITOLO V
SICUREZZA STRADALE



ARTICOLO 14

Riferimenti Normativi PASSIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 14 del 2001 Articolo 6

(Azioni in materia di sicurezza stradale)
1. La Regione, in armonia con il Piano nazionale della sicurezza 
stradale di cui all’art. 32 della legge 17 maggio 1999, n.144 (Misure 
in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli 
incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, 
nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali) e 
secondo le indicazioni dell'Osservatorio di cui all'articolo 16, 
promuove ed assume iniziative per il miglioramento della sicurezza 
stradale sulla rete viaria di interesse regionale.
2. L’obiettivo di cui al comma 1 viene perseguito attraverso:
a) interventi a carattere strutturale, tra i quali gli interventi atti 
a contenere la velocità dei veicoli e l’adeguamento della rete 
stradale ai parametri dettati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
volti a migliorare la sicurezza stradale, con particolare riferimento 
alla rimozione delle cause di incidenti stradali;
b) il conseguimento degli standard minimi di manutenzione di cui 
all’art.4;
c) l’installazione e gestione di strumenti informativi, di 
monitoraggio e di controllo, atti a migliorare le condizioni generali 
e specifiche della circolazione;
d) iniziative di regolamentazione della circolazione, anche riferite a 
specifiche situazioni periodiche, meteoclimatiche o di altra origine, 
fatto salvo quanto disposto dall’art. 98, comma 1, lettera c) e 
lettera i) del d.lgs. 112/1998;
e) l'analisi dello stato delle infrastrutture, dei livelli di 
fruizione delle stesse, della quantità e della casistica degli 
incidenti stradali, nonché delle proposte e delle esperienze in 
materia, anche a carattere sperimentale, utili alla individuazione 
delle cause di incidenti stradali;
f) l’attuazione diretta, ovvero la partecipazione agli interventi 
promossi in attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, 
ivi comprese le attività attuate sul piano educativo da parte degli 
enti preposti.
3. Gli interventi di cui al comma 2, lettera a) e lettera b), 
riguardano:
a) la sede stradale, intesa come superficie compresa entro i confini 
stradali, comprendente la carreggiata e le fasce di pertinenza;
b) i manufatti;
c) le pertinenze sia di servizio, sia di esercizio con particolare 
riferimento agli impianti di drenaggio idrico e di illuminazione;
d) le barriere di sicurezza;
e) l’arredo, la segnaletica, i sistemi semaforici e gli altri apparati 
affini.
4. La Giunta regionale predispone ed approva il programma degli 
interventi di cui al presente titolo, nel quale sono altresì definiti 
i criteri, l’ammontare e le procedure di assegnazione dei relativi 
finanziamenti.

  
  

Riferimenti Normativi ATTIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 144 del 1999 Articolo 32

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 112 del 1998 Articolo 98

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